D.L.. n. 19/2024 – Artt. 29 e 30 – Ulteriori disposizioni in materia di lavoro e sicurezza
- 14 Marzo 2024
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Facendo seguito alla nostra precedente news “Art. 29 comma 19 D.L. n. 19/2024 – Sicurezza sul lavoro: Patente a crediti“, si richiama l’attenzione sulle ulteriori novità in materia di lavoro e sicurezza contenute agli artt. 29 e 30 del D.L. 19/2024.
Art. 29 – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO
Il comma 1 apporta delle modifiche all’art.1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro al possesso, da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità, cd. “DURC”.
Con la modifica introdotta, i predetti benefici sono subordinati, oltre al possesso del DURC, anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Viene, inoltre, introdotto un comma aggiuntivo (1175-bis), il quale prevede che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al comma 1175, i datori di lavoro hanno diritto ai benefici normativi e contributivi di cui al medesimo comma 1175.
In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
APPALTO E RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Il comma 2 apporta modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
In particolare alla lettera a), dopo il comma 1, viene introdotto il comma 1-bis, disponendo, nei casi di appalto di opere o servizi, l’obbligo di corrispondere ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori un trattamento retributivo economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
La disposizione di cui alla lettera b), invece, introduce una responsabilità solidale tra tutti i soggetti interessati dalla fattispecie dell’appalto illecito rispetto al quale, ad oggi, l’appaltatore fittizio non era ritenuto responsabile dal punto di vista contributivo in quanto non reale fruitore delle prestazioni di lavoro.
L’estensione della responsabilità solidale opera in tutte le ipotesi di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e cioè nei casi di utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, nonché nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1.
SANZIONI PER LAVORO NERO
Il comma 3, nell’obiettivo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, interviene sul regime sanzionatorio, in particolare eleva dal 20% al 30% la sanzione amministrativa prevista nelle ipotesi di impiego di lavoratori “in nero” (c.d. maxisanzione), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12.
SANZIONI PER SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA E DISTACCO FITTIZIO – RIPENALIZZAZIONE
Il comma 4, per fronteggiare il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale – spesso dissimulata da contratti di appalto e di distacco fittizi – interviene modificando l’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, operando la “ripenalizzazione” della materia.
In particolare, la disposizione in parola prevede:
- alla lettera a), l’inasprimento delle sanzioni previste per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, stabilendo:
1) la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro per l’esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro;
2) l’inasprimento delle pene previste per l’ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, prevedendo l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 600 a 3000 euro;
3) la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 900 a 4500 per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale;
4) la pena dell’arresto fino a quarantacinque giorni e dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500 nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro;
- alla lettera b), l’inasprimento anche delle sanzioni previste per l’utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati, con la previsione della pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
- alla lettera c), l’inasprimento delle sanzioni previste nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi per l’utilizzatore ed il somministratore di personale, prevedendo la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
- alla lettera d) in particolare si segnalano il numero 1, 2 e 3:
al numero 1), viene previsto l’inserimento di un nuovo comma 5-ter all’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, disponendo l’inasprimento del quadro sanzionatorio applicabile nell’ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoro, ossia, posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In ordine alle sanzioni, la norma in esame prevede, sia per l’utilizzatore che per il somministratore di lavoro, la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione;
al numero 2), viene previsto l’inserimento di un nuovo comma 5-quater all’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, disponendo che gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del 20 per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;
al numero 3), viene previsto l’inserimento di un nuovo comma 5-quinquies all’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dispone che l’importo delle sanzioni previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000
ISCRIZIONE NELLA LISTA DI CONFORMITA’ INL PER LE IMPRESE VIRTUOSE
I commi 7, 8 e 9 introducono una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro qualora, all’esito di accertamenti da parte dell’Ispettorato del lavoro, in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità.
In particolare il comma 6 dispone che, qualora all’esito di accertamenti nelle predette materie non emergano violazioni normative o irregolarità, il medesimo Ispettorato rilascia un “attestato” e, previo assenso, iscrive il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente.
In forza del comma 8, ai datori di lavoro ai quali viene rilasciato l’attestato, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, non sono sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto di accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
Il comma 9, prevede che l’Ispettorato del lavoro, in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, anche ad esito della richiesta di intervento, provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
All’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 ivi compresa l’istituzione e la gestione della Lista di conformità INL da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili all’Ispettorato a legislazione vigente, utilizzando gli ordinari stanziamenti previsti per le spese di funzionamento.
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI – OBBLIGO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONGRUITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI
Il comma 10 prevede che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verifichino la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il comma 11 prevede che negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.
L’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC, anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il comma 12, con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
Il comma 13 dispone che all’accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all’irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
Art. 30 – Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo
MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO DELLE VIOLAZIONI IN AMBITO CONTRIBUTIVO
Al fine di dare attuazione a una determinata linea della Componente 5 del PNRR, relativa all’introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell’economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024 vengono apportate varie modifiche alla disciplina dell’accertamento delle violazioni in ambito contributivo e al relativo apparato sanzionatorio.
Con i commi da 1 a 4, attraverso una serie di modifiche all’art. 116 della legge n. 388/2000, viene novellato il sistema delle sanzioni civili, sia per i casi di omissione che per i casi di evasione contributiva. Nell’ambito di tali modifiche, tra l’altro, viene introdotta una disposizione che prevede, in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile applicabile rispettivamente per omissione o evasione contributiva (come novellata) è dovuta nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione; in caso di pagamento in forma rateale, tale misura si applica subordinatamente al versamento della prima rata
Con i commi da 5 a 9 vengono introdotte una serie di disposizioni che, nel disciplinare a livello normativo l’attività già svolta dall’Inps per promuovere l’assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, favoriscano l’emersione di basi imponibili “sommerse” attraverso la previsione di un regime sanzionatorio agevolato.
Al comma 5, nell’ottica di stimolare la regolarizzazione contributiva, è previsto che l’INPS comunichi, a far data dal 1° settembre 2024, ai soggetti interessati, compresi gli intermediari, le informazioni in proprio possesso relative alla posizione del contribuente, affinché quest’ultimo possa segnalare all’Istituto eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti oppure provvedere alla correzione di eventuali anomalie derivanti da inadempimenti.
Il comma 6 rinvia alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS l’individuazione dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma precedente sono messi a disposizione del contribuente. Tale provvedimento dovrà anche indicare le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi.
Ai sensi del comma 7, il contribuente che provvede alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori con le modalità e nei termini che saranno definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS di cui al comma 6 è ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno:
- in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Il comma 8, poi, stabilisce che, in caso di pagamento rateale, l’applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si prevede inoltre l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989, in materia di pagamenti rateali di debiti contributivi. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si ritorna all’applicazione delle sanzioni civili ordinariamente previste nelle ipotesi di omissione od evasione contributiva dall’articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della legge n. 388 del 2000.
Al comma 9, nell’ipotesi di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati dal comma 7, l’INPS notifica al contribuente l’importo della contribuzione omessa, con l’applicazione delle seguenti sanzioni civili, ancora ai sensi dell’articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000:
- nelle ipotesi di omissione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con i commi da 10 a 14 viene rafforzato il potere di accertamento documentale dell’Inps, prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell’eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali (inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale) possano fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’Istituto, anche mediante la consultazione di banche dati dell’Istituto stesso o di altre pubbliche amministrazioni, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi o agevolazioni non dovuti.
Tra gli strumenti a disposizione dell’Inps a tal fine, è prevista, tra l’altro, la facoltà di invitare il contribuente (o soggetti che intrattengano o abbiano intrattenuto specifici rapporti con quest’ultimo) a fornire dati o notizie o ad esibire documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei confronti del contribuente stesso.
Sulla base delle risultanze della suddetta attività accertativa d’ufficio, l’Inps può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente. Se quest’ultimo esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento del predetto avviso, si applica un regime sanzionatorio “agevolato”.