Con comunicato n. 97 del 20 marzo 2024 il Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’area etnea affronta la questione relativa alle richieste di rinvio della data di inizio e fine lavori fissata in base alle ordinanze commissariali.

La richiesta di rinvio della data di inizio e fine lavori, fissata in base alle ordinanze commissariali, contrasta con la necessità di procedere con sollecitudine alla ricostruzione ed alla revoca dell’inagibilità e vanno comunque ampiamente motivate e documentate.

Con il Comunicato n. 97 del 20 marzo 2024 del Commissario Straordinario per la ricostruzione area etnea viene chiarito che:

la richiesta di proroga del termine per l’inizio dei lavori può essere concessa solo in casi eccezionali e che, laddove l’istanza non venga accolta ed i lavori non avessero da iniziare, il decreto di concessione del contributo potrà essere revocato

la richiesta di proroga del termine per la fine dei lavori verrà esaminata con attenzione e, se ritenuta condividisibile, si procederà alla proroga che però, tranne casi eccezionali, sarà concessa in misura non superiore ai 60 giorni.

Il Comunicato inoltre, nel richiamare i possibili profili di responsabilità nei rapporti tra impresa e committente, nonché i termini temporali tra la data di adozione del decreto e quella di scadenza del termine per inizio lavori, ricorda che sul sito commissariale è pubblicato l’elenco delle imprese disposte ad operare nel campo della ricostruzione consultabile al link https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-anagrafe.

L’elenco delle imprese disponibili ad operare con “sconto in fattura”, laddove si intenda utilizzare il cd. Superbonus combinato, è consultabile al link https://commissariosismaareaetnea.it/superbonus/

Per completezza, ricordiamo che è possibile accedere per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 al cd. “Superbonus combinato” nella percentuale del 110%, per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento ai fini antisismici . Il Superbonus 110% spetta per la parte eccedente il contributo ricostruzione e trova applicazione per gli interventi realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari di proprietà di persone fisiche.