Legge n. 56/2024 di conversione del DL PNRR – Misure in tema di digitalizzazione
- 6 Maggio 2024
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, Suppl. ordinario n. 19, la Legge di conversione n.56/2024, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. “DL PNRR”, in vigore dal 1° maggio u.s.
Tale Decreto, così come illustrato nella nostra precedente news del 12 marzo scorso “D.L. 19/2024. Ulteriori misure in tema di semplificazione degli interventi del PNRR e dei termini di pagamento delle P.A.” contiene alcune importanti disposizioni in materia di lavori pubblici, opportunamente riportati e commentati in seno alla suddetta comunicazione.
Unico elemento di novità, per quanto di interesse, è il nuovo comma 16-quater dell’articolo 12, in tema di digitalizzazione degli appalti pubblici, introdotto in sede di conversione.
La suddetta disposizione prevede che, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgId) è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 26 del codice dei contratti, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme, attestanti la conformità delle medesime ai requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Prima della modifica introdotta in sede di conversione, il procedimento di certificazione, finalizzato al rilascio della “Dichiarazione di conformità di piattaforma”, richiedeva, secondo la Determinazione AgId n. 334/2023 del 27 dicembre 2023, diverse fasi, quali la presentazione di una istanza di parte, un’istruttoria da parte di AgId e l’intervento di soggetti certificatori esterni.
Con l’introduzione del citato comma, il procedimento di certificazione subisce una completa semplificazione e accelerazione, prevedendo la sola autocertificazione del possesso dei requisiti da parte dei soggetti gestori delle piattaforme fino al 31 dicembre 2025.
I parametri, che, ai sensi del citato articolo 22, devono essere rispettati ai fini della certificazione, consistono in:
- redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- accesso elettronico alla documentazione di gara;
- presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- presentazione delle offerte;
- apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e gestione delle garanzie.