Pubblicato sul sito del MIT, nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti, il Decreto Direttoriale n. 80 del 2 aprile 2024, recante “Approvazione dell’elenco delle istanze ritenute ammissibili, per l’accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni appaltanti nella IV finestra temporale 2023”.

Non è ancora avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso del MIT che informi della diffusione sul sito www.mit.gov.it del decreto direttoriale in commento.

Si tratta dell’esito delle istanze di accesso al “Fondo per la Prosecuzione delle opere pubbliche” (art. 26, co. 6-quater D.L. 50/2022 cd. Decreto Aiuti) presentate dalle Stazioni Appaltanti dal 1° gennaio 2024  al 31 gennaio 2024 nell’ambito della quarta e ultima finestra temporale – prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022, art. 1, co. 458) – che ha esteso al 2023 le importanti misure già previste per il 2022 per fronteggiare i rincari dei materiali e dei costi energetici e regolamentate dal Decreto MIT n. 16 del 1 febbraio 2023.

A fronte di 5109 istanze presentate, il decreto ammette a finanziamento 5.024 domande per la copertura di circa 763,6 milioni di euro di extracosti per i lavori in corso nel quarto trimestre 2023.

Ai sensi dell’art. 4 del suddetto Decreto, il Ministero provvederà alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate con successivi decreti di pagamento.

Il decreto stabilisce, ai sensi dell’art. 5, che, entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle infrastrutture e trasporti comunica alla Ragioneria Generale dello Stato l’elenco delle istanze ammissibili, completo dei rispettivi CUP e dell’importo della compensazione a valere sul Fondo prosecuzione opere pubbliche. Nei successivi cinque giorni, la Ragioneria aggiorna il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti PNRR e PNC sui sistemi di monitoraggio. Entro i successivi dieci giorni, gli enti locali sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Per completezza, riguardo alle istanze già esitate delle precedenti finestre temporali, si vedano nostre circolari rispettivamente:
I finestra 2023 – “Caro materiali – D.Direttoriale MIT n. 97 del 31 maggio 2023. Approvazione delle istanze ammissibili per lavorazioni in corso nel primo trimestre 2023” del 7 giugno 2023
II finestra 2023 – “Caro materiali – Decreto Dipartimentale n. 190 dell’8 settembre 2023. Approvazione delle istanze ammissibili “Fondo prosecuzione opere pubbliche” II finestra temporale” del 9 ottobre 2023
III finestra 2023 – Caro materiali –  D. Direttoriale n. 288 del 13 dicembre 2023. Approvazione delle istanze ammissibili “Fondo prosecuzione opere pubbliche” III finestra temporale” del 12 gennaio 2024
Si ricorda, infine, che il MIT con Decreto n. 47 del 28 febbraio 2024 (si veda nostra comunicazione del 28 marzo 2024, reperibile altresì sul nostro sito “CARO-MATERIALI – D.M. n. 47 del 28.02.2024. Modalità di accesso al “Fondo prosecuzione delle opere pubbliche” per l’anno 2024”), ha introdotto le modalità di accesso da parte delle Stazioni Appaltanti alle risorse di cui alFondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per le lavorazioni eseguite o contabilizzate  ovvero annotate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Il suddetto decreto ha individuato ulteriori quattro finestre temporali e i relativi tempi di esitazione delle istanze, come di seguito specificati:

art. 3, comma 4. Tempi per l’accesso al fondo

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025

 
art. 4. Tempi esitazione istanze di accesso al fondo

  • entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
  • entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
  • entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
  • entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.