In caso di appalti di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, l’esigenza di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massiva tempestività, non osta al ricorso alle procedure ordinarie alla luce dei principi richiamati dall’articolo 48, 1 comma, del Nuovo Codice dei Contratti valevoli anche per le procedure sotto soglia comunitaria. È quanto chiarito dall’ANAC con il parere n.13 del 13 marzo 2024.

Con il parere in funzione consultiva del 13 marzo 2024, n. 13, l’ANAC, richiamando i chiarimenti resi dal MIT con circolare del 298 del 20 novembre 2023, (si veda nostra news del 1° dicembre 2023 “Circolare MIT 20/11/ 2023, n. 298. Gare sotto soglia. Possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”), ha affermato che le procedure sotto soglia vanno interpretate e applicate tenendo conto, non solo del principio del risultato che impone, tra l’altro, alle Stazioni appaltanti di raggiungere il risultato con la massiva tempestività, ma anche di tutti gli altri principi richiamati dall’articolo 48, 1° comma, del nuovo Codice dei Contratti, tra cui rilevano in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici, il principio di concorrenza, di imparzialità e di fiducia.

Proprio per il rispetto dei suddetti principi insieme alle regole della normativa di settore dell’Unione Europea “…deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 50 del d.lgs 36/2023 (anche il ricorso alle procedure previste nel codice, secondo le opportune valutazioni della Stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi

L’ANAC, tuttavia, con quest’ultimo inciso, sembrerebbe introdurre un obbligo motivazionale a carico della S.A., non rinvenibile nel testo dell’art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 il quale, per quanto attiene alla fascia di lavori di importo superiore ad un milione di euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, non richiede alcun obbligo di motivazione così come ulteriormente chiarito dal MIT con la circolare citata.