Con il via libera anche della Camera, il decreto legge 39/2024 cd. “Taglia crediti” è stato definitivamente convertito in legge: si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A seguito dell’approvazione con voto di fiducia della Camera dei Deputati, è stato definitivamente convertito in legge il DDL di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39, cd. “Decreto taglia crediti” recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

Si attende, dunque, la pubblicazione del testo nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto di interesse, tra le modifiche introdotte in sede di conversione al testo del decreto, si evidenziano, in sintesi:

 Ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni [art. 4-bis, commi 4 e 5]
È stato previsto che le detrazioni relative a spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) sono ripartite in 10 quote annuali, anziché in 4/5 come oggi previsto.
Tuttavia, si precisa che l’obbligo di ripartizione in 10 anni non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura, che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali.

Ulteriore blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia (Superbonus e bonus ordinari) [art. 4-bis, comma 7]
È stato introdotto un ulteriore blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia, per la quale, a decorrere dall’entrata in vigore della Legge di conversione del DL.39/2024, viene eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruire in dichiarazione dei redditi.
Dalla data di entrata in vigore (non ancora nota in quanto in attesa di pubblicazione in G.U.), non sarà più possibile cominciare ad utilizzare i bonus in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione.

Cessione del credito/sconto in fattura interventi Superbonus su immobili terremotati
Per tali immobili sono previste specifiche disposizioni a seconda della regione di ubicazione.

  • nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
    • l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura viene mantenuto in caso di CILAS (o richiesta di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, presentata entro il 30 marzo 2024;
    • per le istanze o le dichiarazioni presentate a partire dal 30 marzo 2024, viene istituito un Fondo pari a 400 mln di euro per il 2024 diretto a finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura
  • nelle Regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria [es. Emilia-Romagna, Molise, Campania e Sicilia (sisma Area Etnea del 26.12.2018)]
    • l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura viene mantenuto in caso di CILAS (o richiesta di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, presentata entro il 30 marzo 2024;
    • viene istituito un Fondo di cui all’ 1-bis precisato di seguito.

Istituzione di un Fondo per interventi da Superbonus post sisma in Regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria [art.1-bis]
Per gli interventi da Superbonus (sia energetici che antisismici) sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici situati nelle Regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria [es. Emilia-Romagna, Molise, Campania e Sicilia (sisma Area Etnea del 26.12.2018)], viene istituto un Fondo con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese.
Il Capo Dipartimento Casa Italia dovrà procedere, con proprio provvedimento, al riparto delle risorse tra i Commissari straordinari o delegati incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio comunale. Inoltre, con apposito decreto verranno stabiliti il limite massimo di contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell’istanza e le modalità applicative delle nuove disposizioni.
Si precisa che, a differenza del Fondo pari a 400 mln stanziato in via specifica per le Regioni del cratere, questo Fondo non è destinato a finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, ma proprio le spese per gli interventi post eventi sismici o alluvionali.
 
Istituzione di un Fondo per gli immobili di ONLUS, Aps, OdV [art. 1-ter]
Per quanto riguarda gli Enti del Terzo settore (Onlus, OdV, APS), per il 2025, viene istituito un Fondo con dotazione pari a 100 mln, finalizzato a riconoscere un contributo diretto alla realizzazione degli interventi da eseguire sugli immobili utilizzati da tali soggetti per lo svolgimento della loro attività statutaria. Con apposito decreto saranno stabiliti il limite massimo di contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto dell’istanza e le modalità applicative della nuova disposizione.

Disposizioni per Banche, Intermediari finanziari e Imprese di assicurazioni cessionarie dei bonus [art.4-bis, co. 1-3 e 6]
Vengono introdotte restrizioni per banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione, quali:

  • Divieto di compensazione dei crediti da bonus con i contributi [art.4-bis, co. 1-3] Dal 1° gennaio 2025 i soggetti di cui sopra non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  • Ripartizione in 6 anni delle quote dei crediti d’imposta acquistati [art.4-bis, comma 6] Per i soggetti di cui sopra che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, viene previsto l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sismabonus, compreso il Sismabonus acquisti.

Coinvolgimento dei Comuni nei controlli su interventi da Superbonus [art.4-ter]
Viene previsto l’obbligo ai competenti uffici comunali di segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus. Ai comuni che effettuano tali segnalazioni viene riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni.

Riduzione al 30% del bonus ristrutturazioni dal 2028 al 2033 [art.9-bis, co.8]
Viene prevista la riduzione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del DPR 917/1986), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, che opererà nella misura del 30% e non nella misura del 36%. Tale ultima aliquota dovrebbe rientrare in vigore dal 1°gennaio 2025, una volta scaduta l’aliquota potenziata del 50% (valevole sino al 31 dicembre 2024).

Restano confermate, anche dopo la conversione in legge, le disposizioni del DL. 39/2024 di seguito evidenziate:
Cessione del credito/sconto in fattura Superbonus e bonus ordinari per Condomini e Mini Condomini in mono proprietà [art. 1, comma 5]
Per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023, la possibilità di continuare ad esercitare tali opzioni rimane subordinata all’ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati. Sul punto, l’ANCE sta intervenendo presso le competenti sedi per far sì che nel concetto di “spesa sostenuta … per lavori già effettuati si possano includere anche quelle sostenute dalle imprese che realizzano gli interventi per l’acquisto di materiali o di prestazioni professionali connesse all’esecuzione dei medesimi lavori.

Cessione del credito/sconto in fattura Superbonus e bonus ordinari realizzati da ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa [art.1, comma 1, lett. a); art.1, comma 2, lett. a), b), c) ,d) e)]
Per quanto riguarda i cd. Enti del Terzo settore (Onlus, OdV, APS), IACP e Cooperative a proprietà indivisa è stata mantenuta la condizione per continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura solo in caso di presentazione della CILAS o, per gli interventi in edilizia libera, di avvio dei lavori al 30 marzo 2024.

Cessione del credito/sconto in fattura bonus barriere architettoniche [art.1, comma 4]
Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche”, viene confermata l’eliminazione delle opzioni per cessione e sconto per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore delle nuove norme), salvo che per gli interventi già autorizzati o in corso a tale data (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).

Eliminazione della remissione in bonis [art. 2]
Viene confermata l’eliminazione della “remissione in bonis” per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura, nonché della possibilità di correggere le comunicazioni già inviate.

Ulteriori comunicazioni per fruire del Superbonus [art.3]
Viene confermata l’introduzione delle due ulteriori comunicazioni per usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli [art. 4]
Vengono confermate le disposizioni riguardanti il divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di debiti fiscali.