Pubblicata sulla G.U.R.S. n. 26 parte I del 7 giugno 2024 la Circolare ARTA 29 maggio 2024, n. 1 con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 in materia di Piani Particolareggiati Attuativi (PPA).

La circolare chiarisce che il riferimento al termine PUG, di cui all’art. 31, va inteso come riferito allo strumento urbanistico vigente, quale esso sia (confermando quanto più volte chiarito in tal senso).

Relativamente all’approvazione dei PPA, disponendo il comma 1 dell’art. 31 che “I PPA, di iniziativa sia pubblica, sia mista, se conformi al PUG, sono adottati ed approvati dalla Giunta comunale secondo il procedimento disciplinato dal presente articolo. Se introducono varianti al PUG oppure se sono predisposti in assenza di questo, sono adottati ed approvati dal consiglio comunale secondo la procedura prevista per la formazione delle varianti del PUG, ne consegue che il richiamo al comma 8 dello stesso articolo al Consiglio Comunale debba intendersi quale refuso, avendo il legislatore regionale inteso disciplinare con l’articolo in esame il procedimento di formazione esclusivamente per la fattispecie dei piani attuativi conformi alle previsioni dello strumento urbanistico.

Nei casi di piani attuativi in variante o predisposti in assenza dello strumento urbanistico, la disciplina di riferimento sarà quella contenuta all’art. 26 Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

Circolare n. 1 del 2024 LR 19_2020 PPA_3