Con nota del 6 giugno scorso l’Inail ha illustrato il funzionamento del servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”, in attuazione a quanto disposto all’art. 8 comma 4 della Legge 27 ottobre 2023, n. 160.

Ricordiamo infatti che la citata disposizione prevede per le imprese la possibilità di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

In via preliminare l’Inail ricorda che l’articolo 4, D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 78/2014, dispone che “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili”.

In caso di esito positivo della verifica, il documento attestante la regolarità contributiva ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione.

Qualora, invece, non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell’invito.

Il servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”, permette quindi di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’Inail.

Con riferimento alle modalità operative di tale servizio, l’Inail precisa che, in presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Nel caso in cui non sia presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Laddove non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione sarà “Regolare”.

Nel caso in cui venga rilevata la presenza di possibili irregolarità, l’esito della simulazione sarà “Da verificare” e la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Unitamente alla nota a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio al manuale operativo predisposto dall’Istituto in cui vengono illustrate le modalità di accesso al servizio in esame.