Con Parere n. 2632 del 18 Luglio 2024, l’Organo di Consulenza del MIT, ha ancora una volta chiarito (si veda anche parere del 26.2.2024 n. 2341) la questione della forma del contratto d’appalto nelle procedure negoziate alla luce della nuova previsione contenuta nell’art. 18, comma 1,  del Codice dei contratti a norma del quale:  Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.”

In particolare il MIT, con il suddetto parere, risponde ad uno specifico quesito che per Vostra comodità si riporta:

  • Visto l’art. 18 del D. Lgs 36/2023…Si chiede se resta comunque in capo alla stazione appaltante la decisione in ordine alla forma di stipula o se l’art. 18 impone in via perentoria lo scambio di lettere nel caso delle procedure negoziate senza che residui alcun margine di autonomia di scelta da parte dell’Ente”.

Il MIT, partendo dal dato secondo cui i contratti sotto soglia presentano differenti caratteristiche di complessità e di valore, ritiene opportuno procedere con una lettura sistematica della norma testè citata alla luce dei principi cardini del nuovo codice dei contratti, ovvero del principio del risultato, quale espressione del principio del buon andamento dell’agere amministrativo, e del principio della fiducia, tesa a valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari della P.A..

Proprio, in virtù di tale lettura, volta a valorizzare la semplificazione delle procedure sotto soglia, il MIT ritiene che spetti al “Dirigente competente (dirigente/responsabile del servizio interessato dall’appalto, n.d.r.) individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, comma 1, del codice dei contratti, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante, in base al proprio ordinamento (regolamento, n.d.r.) predeterminare i criteri sulla cui base operare tale scelta”.

Occorre, inoltre, aggiungere che, da una lettura combinata dell’art. 18, comma 1, cit. con l’art. 6  dell’all.to I.2., il quale, nel disciplinare i vari compiti spettanti al RUP, prevede in modo perentorio al comma 2, lett.b) che spetta al RUP decidere  inter alios  “…la tipologia di contratto da stipulare…”, è inevitabile giungere alla conclusione che sarà il Rup ad interagire con il dirigente/responsabile di servizio per la scelta della forma di contratto da utilizzare ovviamente nel rispetto del principio del risultato, come chiarito dal MIT.