Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167/2024, il d.lgs. n. 103/2024, recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”, in vigore dal 2 agosto 2024.

Le disposizioni del decreto in esame si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge n. 185/1990, e al d.lgs. n. 221/2017.

Resta, comunque, fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale (art. 1 Ambito di applicazione e definizioni).

Tra le novità contenute nel decreto si segnalano le seguenti disposizioni, rinviando per una più dettagliata disamina alla Nota predisposta dai nostri uffici ed al decreto legislativo 103/2024.

  • Art. 2 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Al fine di  eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di  controlli,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  la  Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica  elabora   uno   schema   standardizzato  per l’effettuazione del censimento dei  controlli.

  • Art. 3 – Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”

Ai fini della programmazione dei controlli è istituito un sistema di identificazione e gestione del  rischio su base volontaria, cui consegue un Report di basso rischio

  • Art. 4 – Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli

Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza, consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa

  • Art. 5 – Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche

Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali apposite linee guida o FAQ, anche in considerazione della complessità della disciplina di riferimento

  • Art. 6 – Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile

Per le violazioni per le quali è  prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5000 euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile  quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non  determinato  da colpa.