L’INPS con il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024 ha illustrato e fornito istruzioni operative in ordine alle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal D.L. 63/2024, convertito con modifiche con la legge 101/2024.

Di seguito le indicazioni rese dall’INPS di interesse per il settore edile.

In premessa l’Istituto informa che, con il comma 2 dell’art. 2-bis, introdotto dalla citata legge n. 101/2024 di conversione, è stata reiterata una misura con cui, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), l’accesso al predetto ammortizzatore sociale in conseguenza di eventi meteorologici avversi.

Ciò premesso l’Inps, al paragrafo 2, con riferimento alle disposizioni del citato comma 2, ricorda che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO e che:

  • i suddetti periodi non rientrano nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile;
  • per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale, previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 148/20215, ma i periodi, fruiti in base al D.L. 63/2024, rilevano per la determinazione dell’importo di tale contributo se dovuto per altre integrazioni salariali (CIGO/CIGS) fruite nel quinquennio mobile.

L’istituto ricorda altresì che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015

 Con riferimento alla disciplina applicabile in via generale alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE) il messaggio ricorda che per le dette richieste di integrazione salariale:

  • non è richiesta in capo ai lavoratori, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione;
  • ai sensi dell’art. 15 comma 2 del Decreto legislativo 148/2015, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Per l’elenco degli “eventi oggettivamente non evitabili”, tra cui rientrano gli eventi meteo, l’Istituto rinvia al messaggio n. 1963/2017.

Il messaggio fornisce altresì istruzioni operative, in particolare per questa CIGO si procederà secondo le consuete modalità.

Pe quanto attiene la compilazione dei flussi UniEmens ai fini del conguaglio, in caso di anticipo dell’importo da parte del datore di lavoro, dovrà essere utilizzato il codice che verrà comunicato nel cassetto previdenziale del contribuente con l’autorizzazione alla CIGO (si veda paragrafo 2.3).

Per quanto attiene i flussi UNICIG, ai fini del pagamento diretto da parte dell’INPS, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità (si veda paragrafo 2.4)

Rimane l’obbligo contributivo per i datori di lavoro tenuti a versare nel Fondo di tesoreria.

Con riferimento alle risorse finanziarie, stante la disponibilità per la CIGO di 11 milioni di Euro per l’anno 2024, viene precisato che il suddetto finanziamento riguarda i trattamenti di integrazione salariale (e la relativa contribuzione figurativa) che non sarebbero stati autorizzati nell’ordinario regime previsto dal D. Lgs. 145/2015 per il superamento dei limiti di fruizione della CIGO (ossia 52 settimane nel biennio mobile per ciascuna unità produttiva).

Si precisa altresì, essendo stato affidato all’Inps il relativo monitoraggio, anche in via prospettica, in ordine al rispetto del tetto di spesa, non potranno essere accolte le eventuali domande che dovessero eccedere il predetto limite finanziario.

Per completezza si segnala infine che al paragrafo 4 del messaggio sono contenute disposizioni in ordine ai trattamenti di sostegno al reddito di cui all’art. 44 co. 11-bis del d. lgs. n. 148/2015, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Ricordiamo infatti che il comma 5 del citato art. 2-bis del DL n. 63/2024 ha previsto, per l’anno 2024 e nel limite di 7,5 milioni di euro, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui all’art. 44 co. 11-bis del d. lgs. n. 148/2015 anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, riconosciute con i decreti del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2023 e dell’11 settembre 2023. Per ogni dettaglio si rinvia al citato paragrafo 4