Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 – approvato lo scorso 7 agosto dal Consiglio dei Ministri – recante “misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, interventi di carattere economico, nonché in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti territoriali” (c.d. decreto omnibus).

Il provvedimento contiene diverse disposizioni, di cui talune di specifico interesse fiscale anche per le imprese del settore delle costruzioni, in particolare, per quanto di diretto interesse si segnala:

 Art. 1 – Disposizioni in materia di credito di imposta per investimenti nella Zona Economica speciale per il mezzogiorno – ZES unica
Con l’articolo 1 del decreto il Governo, intervenendo sulla questione evidenziata da più parti in merito all’irrisorietà della percentuale del cd. credito d’imposta ZES Unica effettivamente fruibile da ciascun richiedente, come determinata di recente dall’Agenzia delle Entrate in base ai fondi stanziati ed alle richieste pervenute, approva un’ulteriore autorizzazione di spesa di 1.600 milioni di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati.
Si ricorda che con il Provvedimento n. 305765 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate aveva fissato al 17,6668% la percentuale effettivamente fruibile del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica (di cui all’art.16 del DL 124/2023 – legge 162/2023 e al DM attuativo 17 maggio 2024).
Tale percentuale è stata individuata considerando il rapporto tra il totale dei bonus richiesti dai contribuenti con le istanze validamente presentate (9.452.741.120 euro) e le risorse disponibili (1.670 milioni di euro).
Quindi, l’ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta richiesto con l’ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per il 17,6668%.
Tale provvedimento è ora da intendersi superato, stante l’ulteriore autorizzazione di spesa per il finanziamento del credito d’imposta.
Dal punto di vista operativo, le imprese che hanno già presentato la documentazione richiesta dovranno inviaredal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle Entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti agevolati, pena la decadenza dal credito d’imposta. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.
Un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 12 dicembre 2024determinerà l’entità del credito di imposta effettivamente utilizzabile, alla luce del rifinanziamento.

Art. 7 comma 3 – Proroga dei termini per la rivalutazione delle aree dei privati
Intervenendo nella legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), l’art. 7, comma 3, del provvedimento proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2024 l’originario termine di riferimento nell’ambito della disciplina che consente la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati), detenuti da privati non esercenti attività commerciale.
Si ricorda che l’art. 1, comma 52, della legge di bilancio 2024, ha previsto anche per il 2024 la possibilità di rivalutare i valori di acquisto di terreni e partecipazioni con il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 16%.
Possibilità che riguarda le aree edificabili o agricole possedute al 1° gennaio 2024 da soggetti non esercenti attività commerciale e condizionata alla redazione di una perizia giurata di stima.
Attualmente, entro il 30 giugno 2024 occorre(va), oltre a presentare la perizia, effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva pari al 16%, da applicare sull’intero valore rivalutato, in un’unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo.
Con la proroga prevista del decreto il termine per aderire alla rideterminazione è, quindi, possibile versare l’imposta sostitutiva entro il prossimo 30 novembre, per perfezionare l’adesione all’agevolazione.

 Art. 7 comma 2 – Differimento dei termini di versamento delle imposte dovute per l’adeguamento del magazzino e delle relative rilevazioni contabili
Sempre intervenendo sulla legge di Bilancio 2024, l’art. 7, comma 2, del provvedimento dispone anche il differimento dei termini di versamento delle imposte dovute per l’adeguamento del magazzino e delle relative rilevazioni contabili.
Sul punto, la legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), art. 1, commi 78-85, ha introdotto, per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, la possibilità, a determinate condizioni, di adeguare le esistenze iniziali di magazzino, in caso di discrepanza tra i valori inseriti in contabilità e quelli effettivi.
In sostanza, è possibile sia eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi sia iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
Al riguardo, si ricorda che, in caso di eliminazione di valori, l’adeguamento si perfeziona con il pagamento:

  • dell’IVA, applicando un’aliquota media, riferibile al 2023 e calcolata secondo specifiche modalità (con l’individuazione di un coefficiente di maggiorazione, specifico per ogni attività e adottato con successivo decreto dirigenziale);
  • di un’imposta pari al 18%sostitutivadell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP (da applicare su un importo definito con le modalità individuate dalla stessa Legge di Bilancio).

In caso di iscrizione di nuovi valori delle rimanenze iniziali, l’adeguamento ha effetto con il pagamento della sola imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP del 18%, da applicare al nuovo valore iscritto.
L’imposta sostitutiva non è deducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali né dall’IRAP.
Attualmente, in base all’art. 1, comma 82, della legge di bilancio 2024, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2023 e le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023;
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, i codici tributo per procedere al versamento tramite modello F24 sono stati istituiti con la risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Per effetto del decreto omnibus, sono differiti al 30 settembre 2024:

  • il termine di versamento della prima rata, per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29 settembre 2024;
  • il termine per effettuare l’adeguamento delle esistenze iniziali nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023 scade entro il 29 settembre 2024.

Rimangono ferme le modalità operative per determinare le imposte dovute.
Modalità che, si ricorda, sono state individuate dal DM 24 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze che ha individuato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute.
Il decreto prevede coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.
Infine, sempre dal punto di vista operativo, nella Circolare n 15/E del 25 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che nella modulistica ISA è stato introdotto nel quadro F il campo 2 del rigo F08 denominato “Adeguamento valore esistenze iniziali” che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino.